La protezione sociale in Italia
I fondamenti costituzionali del nostro sistema di protezione sociale sono contenuti negli articoli:
- Art. 2: impone l’adempimento dei dover inderogabili di solidarietà;
- Art. 3 co. 2: affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione di un’effettiva eguaglianza fra i cittadini;
- Art. 31: prevede l’intervento dello Stato per agevolare la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi;
- Art. 32: tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
Art. 38: riconosce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a favore di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere; il diritto dei lavoratori alla tutela previdenziale in caso di infortunio, malattia, invalidità o vecchiaia, disoccupazione involontaria; il diritto all’educazione e all’avviamento professionale a favore degli inabili e dei minorati; il carattere pubblico degli organi e istituti che provvedono alla protezione sociale; la libertà di iniziativa nel campo dell’assistenza privata.
Il servizio sanitario.
La spesa per la sanità è gestita dal Servizio sanitario nazionale.
La struttura del servizio è basata sulle Asl (Aziende Sanitarie Locali), enti regionali con propria personalità giuridica.
Le prestazioni comprendono l’assistenza medica ospedaliera e ambulatoriale, l’assistenza farmaceutica, e le attività di prevenzione, profilassi e vigilanza igienico-sanitaria.
L’assistenza medica di base è gratuita, mentre per accertamenti diagnostici, per assistenza specialistica e per il pronto soccorso nei casi non urgenti è richiesto il pagamento di una quota di partecipazione al costo (ticket). Il finanziamento del servizio è posto a carico delle Regioni che vi provvedono con risorse proprie e quote di compartecipazione a tributi erariali.
Gli enti previdenziali.
Il sistema previdenziale italiano fa capo a due enti pubblici:
- Inail (Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni);
- Inps (Istituto nazionale per la previdenza sociale).
L’Inail gestisce le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le prestazioni: indennità giornaliera per i casi di inabilità temporanea; rendite per i casi di inabilità permanente; rendite ai familiari superstiti in caso di morte; assistenza diretta a favore di lavoratori colpiti da infortuni.
L’Inps esercita le altre forme di tutela previdenziale. La principale voce della spesa previdenziale è costituita dalle pensioni.
- Pensione di vecchiaia: spetta a coloro che abbiano raggiunto l’età pensionabile (66 anni e 7 mesi + nuovo adeguamento speranze di vita) e che abbiano versato contributi per almeno 20 anni. Fino al 1995 la misura della pensione era stabilita secondo il criterio retributivo, ossia in base alla media delle retribuzioni percepite dal lavoratore negli ultimi dieci anni. Con la riforma del 1995 è stato introdotto il criterio contributivo, per cui la pensione si commisura all’ammontare dei versamenti.
- Pensione anticipata: può essere richiesta da chi ha 62 anni di età e 42 anni di contributi versati.
- Pensione di anzianità contributiva: è stata eliminata dalla legge Fornero 2011. Si perfezionava al raggiungimento di una quota (96 fino al 2012) data dall’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi, oppure indipendentemente dall’età anagrafica, con 40 anni di contributi.
- Pensione di inabilità: prevista per coloro che, a causa di infermità fisica o mentale, sono nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa, purché abbiano versato contributi per almeno cinque anni.
- Assegno di invalidità: a favore di chi, per cause fisiche o mentali, abbia una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, sempre che abbia versato contributi per almeno cinque anni.
- Pensione ai superstiti (di reversibilità): corrisposta, nei casi previsti dalla legge, al coniuge o ai figli minori in caso di morte del lavoratore.
L’Inps provvede inoltre all’erogazione dell’assegno sociale, a favore di tutti i cittadini che abbiano compiuto 65 anni e 3 mesi di età e siano privi di reddito o comunque non oltrepassino il limite di reddito stabilito annualmente dalla legge. L’assegno sociale ha funzione di assistenza, perciò non presuppone il versamento di contributi ed è interamente finanziato dallo Stato mediante la costituzione di un Fondo sociale gestito dall’Inps.
Le altre prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali hanno una funzione mista di assistenza e previdenza e comprendono:
- Indennità giornaliera per disoccupazione involontaria;
- Integrazione salariale, pagata coi fondi della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori sospesi temporaneamente dal lavoro per situazioni di crisi a carattere settoriale o locale;
Indennità di maternità, pagata durante i periodi di astensione dal lavoro per gravidanza;
- Assegno di maternità, corrisposto per ciascuna nascita alle donne che sono iscritte al sistema previdenziale ma, in relazione alla loro situazione contributiva, non hanno diritto all’indennità di maternità;
- Assegno per il nucleo familiare, corrisposto ai lavoratori con coniuge e figli minori o inabili a carico, quando il reddito familiare non sia superiore al limite previsto dalla legge.
L’assistenza sociale.
L’assistenza sociale rientra fra i compiti degli enti locali. I livelli essenziali di assistenza sono determinati dallo Stato. L’erogazione delle prestazioni compete ai Comuni.
I Comuni devono dotarsi di una Carta dei servizi con l’indicazione delle offerte messe a disposizione della popolazione. Fra le forme di assistenza erogate dai Comuni ricordiamo:
- L’assegno di maternità, a favore delle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di maternità;
- L’assegno di sostegno, a favore dei nuclei familiari a basso reddito, composti da cittadini residenti, con tre o più figli minori;
- L’assegno per il pagamento dei canoni di locazione a favore degli inquilini a basso reddito.