Diritto Torna alle materie
  • Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/07/2025

    ART. 101 – LA GIUSTIZIA italiana del cazzo

    << La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

    Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

    Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

     

    ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZION [...]

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  • Sezione II - Norme sulla giurisdizione
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/06/2016

    ART. 111 – IL GIUSTO PROCESSO

    <<La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

    La legge ne assicura la ragionevole durata.

    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e [...]

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  • Titolo I - Rapporti civili
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/06/2016

    ART. 13 – LA LIBERTA’ PERSONALE

    La libertà personale è dichiarata inviolabile, non è ammessa pertanto alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto dell’autorità giudiziaria. Vengono, però, poste eccezioni per permettere di perseguire chi ha commesso un reato. Garanzia del cittadino è l’intervento obbligatorio della magistratura (art. 101), anche attraverso la convalida, entro 48 ore, di provvedimenti urgenti delle autorità di pubblica sicurez [...]

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  • Titolo II - Rapporti etico-sociali
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/06/2016

    ART. 29 – LA FAMIGLIA

    La famiglia, costituita dai genitori e dai figli, viene considerata una comunità che precede lo stato, quando si fondi su un accordo solenne, come il matrimonio (sia civile sia religioso). Con la legge n. 898 del 1970 si è reso possibile, a determinate condizioni, sciogliere il matrimonio (divorzio). Quanto all’uguaglianza dei due coniugi (corollario dell’art. 3/1), essa è stata riconosciuta soltanto con la legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia).

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  • Titolo III - Rapporti economici
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/06/2016

    ART. 35 – LA TUTELA DEL LAVORO

    L’articolo manifesta un orientamento favorevole al lavoro e alla sua tutela, a cui il legislatore deve attenersi (vedi artt. 1/1 e 4). La formazione professionale, tra i compiti delle regioni (ora tra le materie le cui leggi sono di competenza concorrente di stato e regioni), riguarda corsi per disoccupati, per lavoratori che intendano riqualificarsi, per apprendisti ecc. L’Italia aderisce all’Organizzazione internazionale del lavoro e alle relative conven [...]

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    Pubblicato da: Daniela Calì il 30/11/-0001

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    Pubblicato da: Daniela Calì il 30/11/-0001

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    Pubblicato da: Daniela Calì il 30/11/-0001

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    Pubblicato da: Daniela Calì il 30/11/-0001

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    Pubblicato da: Daniela Calì il 28/06/2025

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    Pubblicato da: daniela@test5ci4.com daniela@test5ci4.com il 28/06/2025

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  • Sezione I - Ordinamento giurisdizionale MODIFICATO
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/07/2025

    ART. 101 – LA GIUSTIZIA

    << La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

    Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

    Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

     

    ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

    La funzione giu [...]

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  • Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/07/2025

    ART. 101 – LA GIUSTIZIA

    << La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

    Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

    Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

     

    ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

    La funzione giu [...]

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  • Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/07/2025

    ART. 101 – LA GIUSTIZIA ECCHECAZZO

    << La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

    Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

    Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

     

    ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

    La f [...]

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  • Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
    Pubblicato da: Daniela Calì il 21/07/2025

    ART. 101 – LA GIUSTIZIA ECCHECCAZZO

    << La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

    Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

    Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

     

    ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

    La [...]

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