Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Pubblicato da: Daniela il 21/07/2025

ART. 101 – LA GIUSTIZIA ECCHECCAZZO

<< La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge>>.

Nello Statuto albertino (la Costituzione vigente fino al 1948), la giustizia emanava dal re; ora invece deriva dalla sovranità del popolo e viene amministrata in suo nome.

Il secondo comma contiene il principio dell’indipendenza dei giudici, ai quali nessuna autorità può imporre di giudicare in un certo modo.

 

ART. 102 – LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

La funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati.

Spetta alla legge stabilire il modo di accesso alla carriera di giudice, le competenze, la composizione degli organi che amministrano la giustizia.

Il divieto di istituire giudici straordinari o speciali (come nel caso dei tribunali speciali contro gli avversari politici del fascismo) non esclude che vi siano giudici competenti per determinate materie (dalla Corte dei conti al Consiglio di stato, art. 100, dai Tar, art. 113, alle commissioni tributarie). I giudici popolari sono previsti nella Corte d’assise e nella Corte d’assise d’appello.

 

ART. 103 – GIURISDIZIONI SPECIALI

L’articolo definisce le funzioni di alcune giurisdizioni speciali (vedi art. 100). 

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi. La distinzione fra diritti soggettivi e interessi legittimi riguarda il fatto che i primi sono interessi tutelati direttamente (si ricorre al giudice contro chi entra nella proprietà di qualcuno senza il consenso del proprietario), mentre i secondi sono la pretesa che la pubblica amministrazione agisca secondo la legge e l’atto illegittimo venga annullato dal giudice (si ricorre al giudice amministrativo se l’esproprio di un terreno non è stato fatto nei casi previsti dalla legge).

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica.

I tribunali militari, in tempo di pace, hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

 

ART. 104 – LA MAGISTRATURA E IL C.S.M.

La magistratura è un potere dello stato, autonomo e indipendente, che ha il compito di amministrare la giustizia in nome del popolo. Esercita la funzione giurisdizionale che consiste nella corretta, concreta e uniforme applicazione delle leggi quando non siano rispettate. La magistratura è composta dai Giudici.

Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo di autogoverno della magistratura perché composto in prevalenza da rappresentanti dei giudici e garantisce l’indipendenza dei magistrati dagli altri poteri dello stato, in osservanza all’art. 101.

Il C.S.M. è composto da 3 membri di diritto:

•Il Presidente della Repubblica;

•Due giudici di grado più elevato della Corte di cassazione.

E da trenta membri eletti da:

•20 detti togati sono eletti dai magistrati ordinari;

•10 cosiddetti laici sono eletti da Parlamento a maggioranza qualificata (in modo da non rendere il CSM un organo autoreferenziale).

I membri del C.S.M. durano in carica 4 anni e non possono essere iscritti agli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Le decisioni prese dal C.S.M. riguardano lo stato giuridico e la carriera dei magistrati; le sanzioni disciplinari da applicare ai magistrati.

 

ART. 105 – ATTRIBUZIONI DEL C.S.M. 

Le attribuzioni del C.S.M. lo qualificano come organo di autogoverno della magistratura, autonomo e indipendente dagli altri poteri dello stato (Parlamento e Governo).

 

ART. 106 – NOMINA DEI MAGISTRATI

I magistrati, pur godendo di indipendenza e non essendo inseriti in una gerarchia, sono pubblici dipendenti e quindi la loro assunzione deve avvenire per concorso pubblico (art. 97/3). Solo dal 1963 a questi concorsi hanno potuto partecipare anche le donne.

 

ART. 107 – INAMOVIBILITA’ DEI MAGISTRATI

A garanzia della sua indipendenza, il giudice è inamovibile, nel senso che può venire trasferito o sospeso dal servizio soltanto per decisione del C.S.M., cioè dell’organo di autogoverno della magistratura (art. 105). I giudici, inoltre, sono riconosciuti tutti uguali, indipendentemente dall’ufficio che occupano (dal pretore al consigliere di Cassazione; si distinguono solo per diversità di funzioni), e nessuno può ordinare loro come devono giudicare. Anche il pubblico ministero, che invece è subordinato ai capi degli uffici, gode di garanzie previste dall’ordinamento giudiziario.

 

ART. 108 – LE NORME SULLA MAGISTRATURA

Soltanto leggi dello stato (e non delle regioni, né decreti governativi) possono regolare la magistratura. Viene garantita l’indipendenza dei giudici speciali (Corte dei conti, Consiglio di stato, Tar ecc.) mediante la loro inamovibilità (non possono essere trasferiti se non in particolari casi).

 

ART. 109 – LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Gli agenti di polizia giudiziaria, che operano agli ordini e in collaborazione con i giudici, sono carabinieri, agenti della polizia di stato, guardie di finanza, polizia penitenziaria, municipale e provinciale, il corpo forestale dello Stato.

 

ART. 110 – L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLA MAGISTRATURA

Il ministro della Giustizia, detto anche guardasigilli, ha solo il compito di organizzare l’attività della magistratura (sedi dei tribunali, carceri) e anche di chiedere provvedimenti al Consiglio superiore, senza però interferire nell’indipendenza dei giudici.