Titolo I - Rapporti civili

Pubblicato da: Daniela il 21/06/2016

ART. 13 – LA LIBERTA’ PERSONALE

La libertà personale è dichiarata inviolabile, non è ammessa pertanto alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale se non per atto dell’autorità giudiziaria. Vengono, però, poste eccezioni per permettere di perseguire chi ha commesso un reato. Garanzia del cittadino è l’intervento obbligatorio della magistratura (art. 101), anche attraverso la convalida, entro 48 ore, di provvedimenti urgenti delle autorità di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri). Quanto alla carcerazione preventiva (ora chiamata custodia cautelare e relativa alla detenzione prima della condanna definitiva) essa è ammessa a determinate condizioni (art. 25/3) e con durata proporzionale alla pena prevista.


ART. 14 – IL DOMICILIO

Il domicilio è inviolabile. Per domicilio si intende non solo la casa di abitazione, ma anche l’ufficio, il negozio, ecc. Eccezioni all’inviolabilità sono poste nei casi di urgenza sempre sotto il controllo della magistratura. I casi dell’ultimo comma riguardano le ispezioni per malattie infettive o epidemie, gli interventi di incolumità pubblica, le ispezioni per ragioni economiche e fiscali. Tali casi sono regolati da leggi speciali.


ART. 15 – LA LIBERTA’ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE

La libertà e la segretezza della corrispondenza, sia scritta sia telefonica, telegrafica o con qualsiasi altro mezzo tecnico, è garantita, salvo l’eccezione di indagini condotte dalla magistratura per acquisire le prove di reato. Un’altra eccezione è data dal trattamento dell’imprenditore fallito, la cui corrispondenza viene consegnata al curatore, che ne restituisce la parte strettamente personale.


ART. 16 – LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO

La libertà di circolazione è riconosciuta ai cittadini: quindi agli stranieri possono essere posti vincoli e limitazioni. Le eccezioni a questo diritto non possono riguardare motivi politici (il confino del regime fascista), ma invece motivi di sanità (per un’epidemia si blocca l’accesso a una città) o di sicurezza (nei casi di accattonaggio, di prostituzione, di divieto o obbligo di dimora).


ART. 17 – LA LIBERTA’ DI RIUNIONE

La libertà di riunione è riconosciuta per tutti i cittadini, da esercitarsi senz’armi e pacificamente (cioè senza dar preoccupazioni per l’ordine pubblico). Il preavviso è dovuto solo per le riunioni in luogo pubblico (piazze strade, ecc), e non per quelle in luogo privato (come una casa) o aperto al pubblico (un cinema, un teatro, un campo sportivo, una chiesa). Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate solo per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.


ART. 18 – LA LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE

Il diritto di associazione comporta la possibilità di costituire e di aderire a un’associazione (senza necessità di autorizzazione), ma anche di non aderirvi. Eccezioni a questo diritto: a) lo scopo illecito; b) la segretezza; c) l’organizzazione militare al di fuori dei corpi armati dello stato.


ART. 19 – LA LIBERTA’ DI RELIGIONE

Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, cittadini e stranieri. L’unico limite posto è quello che si riferisce ai riti (le azioni pubbliche di culto), i quali non devono essere contrari al buon costume (cioè al senso del pudore).


ART. 20 – LA LIBERTA’ DI RELIGIONE

Viene vietata ogni discriminazione delle associazioni che abbiano fini religiosi, specificando che potrebbe trattarsi di limitazioni poste per legge oppure di aggravi particolari di carattere fiscale (se lo stato imponesse una tassa enorme per la costituzione e la partecipazione a un’associazione religiosa, ne impedirebbe di fatto l’esistenza).


ART. 21 – LA LIBERTA’ DI STAMPA

La libertà di esprimere il proprio pensiero trova un limite nel rispetto dei diritti altrui. Il Codice penale punisce, pertanto, l’offesa, la calunnia ecc. In nessun caso la stampa, però, può essere censurata preventivamente (nel senso di ottenere un’autorizzazione per poter stampare un articolo, una notizia). Nei casi più gravi (diffamazione, istigazione a delinquere, pornografia) è previsto il sequestro da parte della polizia giudiziaria che deve fare denuncia, entro 24 ore, all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida entro 24 ore il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.


ART. 22 – DIRITTI INVIOLABILI

A rafforzare il principio dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2), si pone il divieto di privare chiunque del nome, della capacità giuridica (che consiste nella capacità di essere titolare di diritti e doveri fin dalla nascita) e della cittadinanza per motivi politici (una legge del 1926 colpiva con la perdita della cittadinanza chi, uscito dall’Italia, ne avesse leso il prestigio, per esempio criticando il regime fascista).


ART. 23 – PRESTAZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI

Non si esclude che il cittadino venga obbligato a fare qualcosa o a pagare (difficilmente, in caso contrario, si potrebbe far fronte alle necessità collettive), ma l’obbligo può essere imposto solo dal Parlamento attraverso una legge (vedi artt. 52 e 53).


ART. 24 – DIRITTO ALL’AZIONE E ALLA DIFESA

Il diritto all’azione e alla difesa (corollario degli artt. 2 e 3) si realizza con la nomina di un avvocato difensore (per chi non ne ha i mezzi è previsto il difensore d’ufficio a carico del bilancio pubblico). La riparazione degli errori consiste nel pagamento di una somma o di una rendita vitalizia a chi, condannato ingiustamente, sia stato prosciolto in sede di revisione del processo. Lo stato, chiamato a risarcire il danno del cittadino ingiustamente condannato, può a sua volta pretendere i danni da chi è responsabile dell’errore giudiziario (vedi art. 28).


ART. 25 – GIUDICE NATURALE, IRRETROATTIVITA’ DELLE LEGGI

Il primo comma fa riferimento al giudice naturale, che è il giudice competente per territorio e per materia (un omicidio volontario verrà giudicato dalla Corte d’assise del luogo in cui è stato commesso il delitto). Nel secondo comma si stabilisce la irretroattività della legge penale (che si applica, per un principio di certezza del diritto, ai casi futuri e non a quelli passati). L’ultimo comma ribadisce il principio della libertà personale, definito nell’art. 13.


ART. 26 – L’ESTRADIZIONE 

Il cittadino italiano che, avendo commesso un reato all’estero, è poi ritornato in Italia, può essere estradato (dal latino ex, “fuori”, e traditio, “consegna”) soltanto se esiste una convenzione fra i due stati e se la magistratura ha dato parere favorevole. Sono esclusi i reati politici (che riguardano l’opposizione al governo di uno stato; vedi anche art. 10 per lo straniero), tranne il genocidio (tentativo di distruggere un popolo).


ART. 27 – RESPONSABILITA’ PENALE

Ognuno risponde penalmente dei propri comportamenti e non del fatto di altri (anche un genitore, il cui figlio minorenne abbia commesso un atto che per la legge è reato, non ne risponde, mentre potrà essere chiamato a risarcire il danno. Naturalmente, il genitore potrà essere ritenuto colpevole, anche penalmente, se ha favorito per dolo o colpa l’atto delittuoso). Il principio della presunzione di innocenza, affermato nel secondo comma, è spesso dimenticato dall’opinione pubblica e dai mezzi di informazione (con la perversa abitudine di “sbattere il mostro in prima pagina”). Tanto più che, per lo stesso condannato, sono previste misure per favorirne il reinserimento nella società, una volta scontata la pena. Infine la Costituzione esclude la pena di morte.


ART. 28 – RESPONSABILITA’ FUNZIONARI STATALI

L’articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici quando, da un loro atto, sia stato leso il diritto di un cittadino. In sede penale, quando sia stato commesso un reato; in sede amministrativa, quando non si siano rispettate le norme di funzionamento degli uffici pubblici (vedi art. 97); in sede civile, quando sia stato provocato un danno che deve essere risarcito. Se il patrimonio del dipendente pubblico non è sufficiente, sarà lo stato a risarcire il danno, salvo rivalersi sul suo dipendente.