Titolo II - Rapporti etico-sociali
ART. 29 – LA FAMIGLIA
La famiglia, costituita dai genitori e dai figli, viene considerata una comunità che precede lo stato, quando si fondi su un accordo solenne, come il matrimonio (sia civile sia religioso). Con la legge n. 898 del 1970 si è reso possibile, a determinate condizioni, sciogliere il matrimonio (divorzio). Quanto all’uguaglianza dei due coniugi (corollario dell’art. 3/1), essa è stata riconosciuta soltanto con la legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia).
ART. 30 – I FIGLI
La nascita di un figlio comporta per i genitori il dovere (ma anche il diritto) di mantenerlo, istruirlo ed educarlo (è un corollario del dovere generico di solidarietà citato dall’art. 2). In caso di morte dei genitori (ma anche quando si sono resi indegni nell’esercitare i loro doveri e possono perdere la potestà familiare), al loro posto viene nominato un tutore. Ai figli legittimi, in conformità al principio di uguaglianza (art. 3/1), vengono equiparati i figli naturali (nati fuori del matrimonio).
ART. 31 – MISURE IN FAVORE DELLA FAMIGLIA
Il favore dello stato verso la famiglia costituita con il matrimonio (contrapposta quindi alla famiglia “naturale”) si manifesta in molte forme. Fra queste: il divieto di licenziamento per matrimonio (legge n. 7 del 1963), in particolare per le lavoratrici; l’istituzione dei consultori familiari (legge n. 405 del 1975); la tutela della lavoratrice madre (decreto legislativo n. 151 del 2001, che prevede l’obbligo dell’astensione dal lavoro due mesi prima e tre mesi dopo il parto, nonché permessi per curare il bambino piccolo, estesi anche al padre).
ART. 32 – LA TUTELA DELLA SALUTE
In correlazione al principio dell’uguaglianza sostanziale formulato dall’art. 3/2, la tutela della salute è stata estesa, superando il sistema assicurativo (per cui i lavoratori erano assicurati obbligatoriamente e pagavano dei contributi assieme ai datori di lavoro), con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978), che riguarda tutti i cittadini (assicurati e non). Il principio, strettamente legato a quello della libertà personale (art. 13), del divieto di trattamenti sanitari obbligatori presenta delle eccezioni nelle vaccinazioni e nel ricovero, in caso di necessità, dei malati di mente.
ART. 33 – L’ISTRUZIONE
Lo stato riconosce e tutela la libertà nei campi dell’arte e della scienza, pur senza assumersi obblighi particolari. Invece, come riflesso del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3/2), regola con proprie norme l’istruzione, come diritto-dovere di tutti i cittadini, istituendo scuole pubbliche (in cui vale la libertà di insegnamento, pur all’interno di programmi uniformi) ed esercitando un controllo su quelle private. Non sussiste per lo stato un obbligo di sovvenzionare in alcun modo le scuole private, anche se taluni ritengono che si tratti invece di un divieto di sovvenzionarle.
ART. 34 – L’ISTRUZIONE
Una delle conseguenze principali del principio di uguaglianza sostanziale (art. 3/2) riguarda l’istruzione che è obbligatoria e gratuita per otto anni (con l’istituzione nel 1962 della scuola media unica). Con la legge 296/2006 l’obbligo di istruzione è stato elevato a complessivi dieci anni, cioè al biennio della scuola superiore. Per garantire effettivamente il diritto allo studio sono previsti, per i capaci e meritevoli, aiuti economici (borse di studio, esenzione dalle tasse ecc.), anche se in misura considerata ancora insufficiente. La frequenza di scuole e università ha avuto, in ogni caso, un notevole incremento in questi ultimi decenni.